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Contratto di inserimento

contrattoIl contratto di inserimento è un contratto di lavoro diretto a realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore a un determinato contesto lavorativo, l'inserimento o il reinserimento nel mondo del lavoro di specifiche categorie di persone, indicate dall'art. 54 del DLgs 276/2003:

- soggetti di età compresa tra 18 e 29 anni
- disoccupati di lunga durata tra 29 e 32 anni
- lavoratori con più di 50 anni privi del posto di lavoro
- lavoratori che intendono riprendere un'attività e che non hanno lavorato per almeno due anni
- persone riconosciute affette da un grave handicap fisico, mentale o psichico.
- donne di qualsiasi età che risiedono in aree geografiche, individuate con apposito decreto del Ministro del Welfare, in cui il tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno del 20% di quello maschile (oppure quello di disoccupazione superiore del 10%)

In merito a quest'ultima categoria, Il ministro del Welfare, con decreto firmato il 22 ottobre 2004 ha individuato le aree territoriali dove è possibile assumere donne e le aree che usufruiscono delle agevolazioni: il decreto prevede che possano essere assunte con contratto di inserimento tutte le donne, indipendentemente dall'età e dalle precedenti esperienze lavorative, residenti su tutto il territorio nazionale. Ma le agevolazioni contributive per i datori di lavoro spettano solo se le lavoratrici sono residenti in Lazio, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.

Possono assumere con questa tipologia di contratto i seguenti soggetti: enti pubblici economici, imprese e loro consorzi, gruppi di imprese, associazioni professionali, socio-culturali e sportive, fondazioni, enti di ricerca pubblici e privati, organizzazioni e associazioni di categoria. Per poter assumere con questo contratto, i datori di lavoro devono aver mantenuto in servizio almeno il 60% dei lavoratori il cui contratto di inserimento sia scaduto nei 18 mesi precedenti.


Come funziona

Il contratto di inserimento può durare da 9 a 18 mesi, (fino a 36 mesi per i lavoratori con grave handicap fisico, mentale o psichico). Non può essere rinnovato tra le stesse parti e le eventuali proroghe devono comunque mantenersi nei limiti dei 18 o 36 mesi.
Condizione per l'assunzione con contratto di inserimento è la definizione, con il consenso del lavoratore, del progetto individuale di inserimento finalizzato a garantire l'adeguamento delle competenze professionali del lavoratore al contesto lavorativo.
Le modalità di definizione del piano di inserimento devono essere stabilite dai contratti collettivi nazionali e territoriali e dai contratti aziendali.
Il progetto individuale di inserimento deve essere specificato nel contratto, che deve redatto in forma scritta (art. 56 del DLgs 276/2003). In mancanza della forma scritta il contratto è nullo e il lavoratore si intende assunto a tempo indeterminato.
Il lavoratore assunto con contratto di inserimento non può essere inquadrato in una categoria di più di due livelli inferiore rispetto a quella prevista dal contratto nazionale per i lavoratori che svolgono la stessa mansione o funzione.


Gli incentivi economici

I datori di lavoro che assumono con questa tipologia di contratto usufruiscono di sgravi economici e contributivi. In proposito, l'art. 59 del DLgs 276/2003 precisa che "in attesa della riforma del sistema degli incentivi all'occupazione, gli incentivi economici previsti dalla disciplina vigente in materia di contratto di formazione e lavoro trovano applicazione con esclusivo riferimento ai lavoratori di cui all'art. 54, comma 1, lettere b), c), d), e) ed f)" nel rispetto di quanto previsto dalla regolamentazione comunitaria. Ciò significa che dagli incentivi sono esclusi i datori di lavoro che assumono giovani tra i 18 e i 29 anni. 
Ulteriori precisazioni rispetto agli incentivi economici sono contenute nella circolare 31 del 21 luglio 2004

Le sanzioni 

Il DLgs 251 del 6 ottobre 2004 è intervenuto a parziale modifica del DLgs 276/2003 definendo le sanzioni per il datore di lavoro in caso di gravi inadempienze nella realizzazione del progetto individuale di inserimento. Nel caso il datore di lavoro sia l'unico responsabile di queste inadempienze, egli è " tenuto a versare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di inserimento, maggiorata del 100 per cento". 


Accordi sull'inserimento nei Ccnl

Come detto, le modalità di definizione del piano di inserimento devono essere stabilite dai contratti collettivi nazionali e territoriali e dai contratti aziendali.
In data 11 febbraio 2004, un accordo interconfederale ha definito alcuni elementi del contratto di inserimento. Tra i vari aspetti l'accordo ha previsto una formazione teorica minima di 16 ore.
Nei mesi successivi, i rinnovi contrattuali sono intervenuti adattando alle esigenze di settore le previsioni generali dell'accordo dell'11 febbraio. Nel tessile, per esempio, sono previste 16 ore di formazione tra apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica e informazioni sull'organizzazione aziendale.
Nel commercio le ore di formazione variano da 16 per i contratti di reinserimento a 24 per i contratti di inserimento. La formazione sarà, inoltre, accompagnata da addestramento in funzione delle capacità professionali.
Per i chimici, la durata minima del contratto è di 12 mesi (rispetto ai 9 previsti dalla legge).La formazione prevista è di 32 ore dedicate soprattutto alle tematiche della sicurezza.
Per gli Edili le ore di formazione sono 16 tra con particolare attenzione alla prevenzione antinfortunistica. Anche qui la formazione è accompagnata da addestramento specifico.
Rispetto al livello di inquadramento, i Ccnl tendono a fare una distinzione tra "inserimento" (che viene inquadrato 2 livelli sotto) e "reinserimento" (solo 1 livello inferiore). È stato optato per questa scelta il contratto del commercio e quello degli Edili.


Normativa di riferimento

- Circolare ministeriale n. 31 del 21 luglio 2004
- Decreto legislativo 276/2003, artt. 54-59.