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I rapporti di collaborazione: da co.co.co a "progetto"

contratto

Nello stabilire le modalità di questa prestazione lavorativa, la parola "coordinata" indica la necessità di sincronizzare l'attività del lavoratore e il ciclo produttivo del committente.

Il lavoratore gode di autonomia organizzativa circa le modalità, il tempo e il luogo dell'adempimento, ma l'attività lavorativa deve comunque collegarsi funzionalmente e strutturalmente all'organizzazione dell'impresa. Il termine "continuativa" indica invece che le prestazioni non sono occasionali ma durano nel tempo. 

Il co.co.co. non è legato da un vincolo di esclusività, quindi è libero di attivare altri rapporti di collaborazione (l'esclusività però può essere prevista dal contratto).

Il corrispettivo è concordato tra le parti, e viene commisurato alla professionalità del collaboratore e ai risultati da questo conseguiti.

Per quanto riguarda i versamenti INPS, a partire dal 1996 i collaboratori coordinati e continuativi devono iscriversi all'apposita Gestione separata presso l'INPS.

E' il committente che versa l'intero ammontare del contributo previdenziale dovuto alla gestione separata, trattenendo la quota a carico del lavoratore dal suo compenso lordo. Il lavoratore deve invece occuparsi dell'iscrizione, contestualmente all'inizio dell'attività di collaborazione, utilizzando l'apposito modulo predisposto dall'INPS. Sempre il lavoratore è tenuto a comunicare la cessazione dell'attività entro 30 giorni dal verificarsi dll'evento.

Cosa è cambiato con la riforma

I contratti di collaborazione coordinata e continuativa sono stati ricondotti ad uno o più specifici progetti (o programmi di lavoro, o fasi di esso) determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto con la organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione della attività lavorativa. Nel caso in cui il rapporto di lavoro non rispetti queste caratteristiche, il rapporto stesso è considerato rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, e questo fin dalla data della sua costituzione.

Il contratto, stipulato per iscritto, deve specificare, oltre al progetto, anche la durata, il compenso e i rimborsi spese.

 

Le disposizioni del D.lgs 276/03, prevedevano, per i contratti di collaborazione già esistenti, un periodo transitorio di un anno. L'approvazione, il 6 ottobre 2004, del D.lgs 251/2004, contenente alcune modifiche al D.lgs 276/2003, ha introdotto termini più precisi per l'eventuale proroga dei vecchi co.co.co.

Se in sede ispettiva (oppure su iniziativa del lavoratore che ricorre al giudice) il contratto viene giudicato non riconducibile a un progetto, e viene quindi convertito "forzosamente" in lavoro subordinato, il datore di lavoro deve pagare circa il 63% in più.

Occorre ricordare che sono escluse dall'applicazione delle disposizioni: le prestazioni occasionali, le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali, coloro che percepiscono la pensione di vecchiaia, i componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e i partecipanti a collegi e commissioni, i rapporti e le attività di collaborazione coordinata e continuativa comunque rese e utilizzate a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciute dal Coni.

L'8 gennaio 2004 il Ministero del Lavoro ha emanato la circolare n. 1/2004 contenente precisazioni in merito alle nuove collaborazioni a progetto: oltre al requisito del progetto, o fase di esso, le co.co.co. restano caratterizzate dall'elemento essenziale dell'autonomia del collaboratore, dalla coordinazione con il committente e dall'irrilevanza del tempo impiegato per l'esecuzione della prestazione.

Le disposizioni, immediatamente applicabili alle nuove collaborazioni a progetto, prevedevano, per i contratti di collaborazione già esistenti, un periodo transitorio di un anno (fino al 24 ottobre 2004) durante il quale i contratti esistenti continuavano ad essere regolati dalla disciplina previgente.

Le novità introdotte dalla legge finanziaria 2007

La legge finanziaria 2007 (n. 296/06) contiene disposizioni mirate a stabilizzare i rapporti di lavoro per favorirne la trasformazione da co.co.co e co.co.pro in lavoro subordinato e a scoraggiare l'utilizzo dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa per prestazioni di lavoro che sono invece assimilabili a quelle di lavoro dipendente.

Si prevede la possibilità per i datori di lavoro di stipulare, entro il 30 aprile 2007, accordi aziendali o territoriali con le organizzazioni sindacali aderenti alle associazioni nazionali comparativamente più rappresentative, allo scopo di promuovere la trasformazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa in contratti di lavoro subordinato (di durata non inferiore a 24 mesi). 
Sulla base di tali accordi il datore di lavoro ed il lavoratore provvedono alla stipula di "accordi di conciliazione". Il datore di lavoro è tenuto a versare un contributo straordinario (pari alla metà dei contributi già versati per i periodi del contratto) a favore della posizione previdenziale del lavoratore interessato. Inoltre, allo scopo di aumentare la copertura previdenziale per i lavoratori con questo tipo di contratto, l'aliquota contributiva è stata portata al 23% (precedentemente laliquota era fissata al 17%) per coloro che non sono iscritti ad altre forme di previdenza; al 16% per i restanti. Ancora allo scopo di conferire maggiori tutele a quest'area di lavoro discontinuo, ai lavoratori a progetto non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, viene ampliata la tutela in caso di malattia e maternità. Per i periodi di malattia non inferiori a 4 giorni, ad essi spetterà infatti un'indennità giornaliera fino al massimo di un sesto della durata complessiva del rapporto di lavoro e comunque per non meno di venti giorni nell'arco dell'anno solare. In caso di maternità ai medesimi lavoratori si applica un trattamento economico per congedo parentale pari al 30% del reddito per un periodo di tre mesi entro il primo anno di vita del bambino.

Cosa prevede la Legge Regionale sul Mercato del lavoro in Lombardia

In base alla legge regionale sul mercato del lavoro, la Regione Lombardia "attiva, anche attraverso accordi tra le parti datoriali e sindacali, forme di tutela sociale per i lavoratori autonomi residenti nel territorio regionale con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, e rapporti di associazione in partecipazione, iscritti alla gestione separata" dell'INPS (art. 2, comma 26, L. n. 335/95 (Riforma del sistema pensionistico e complementare). 

Inoltre la Regione promuove laccesso al credito per questi lavoratori "anche tramite il sostegno a forme mutualistiche di garanzia". Infine, vengono promosse politiche per il reimpiego dei lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, "anche attraverso lerogazione di borse per la stabilizzazione occupazionale che il beneficiario può utilizzare per la partecipazione a percorsi di riqualificazione professionale".

Normativa di riferimento

Legge 342/2000 (Misure in materia fiscale)
Legge 30/2003 (Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro)
DLgs 276/2003 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003 n. 30).