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Tirocinio formativo e di orientamento aziendale: le fonti normative

tirocinio formativo di orientamento aziendaleIl Decreto Ministeriale 142/1998: di attuazione dell'art. 18 della legge n.196/1997, indica in dettaglio destinatari, durata, tutoraggio, eventuali rimborsi spese per i tirocinanti.

Segue il testo completo.

D.M. 25 marzo 1998, n. 142.
Regolamento recante norme di attuazione dei princìpi e dei criteri di cui all'articolo 18 della L. 24
giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 12 maggio 1998, n. 108.
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
di concerto con
IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
e con
IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
Vista la legge 24 giugno 1997, n. 196, recante disposizioni in materia di promozione
dell'occupazione e in particolare l'articolo 18 della predetta legge 24 giugno 1997, n. 196,
contenente disposizioni in materia di tirocini formativi e di orientamento, il cui primo comma
stabilisce che, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il
Ministro della pubblica istruzione e con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica da adottarsi ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate
disposizioni attuative;
Ritenuto di dare attuazione a tale prescrizione;
Udito il parere del Consiglio di Stato reso dalla sezione consultiva per gli atti normativi
nell'adunanza del 9 marzo 1998;
Considerato che criteri e modalità dei rimborsi di cui all'articolo 9, comma 1, lettere a) e b), del
presente regolamento non possono costituire oggetto di disciplina regolamentare, essendo per essi
prevista separata decretazione successiva al regolamento medesimo, a norma dell'articolo 18,
comma 1, lettera g), e dell'articolo 26, comma 6, della sopracitata legge n. 196 del 1997 (2), anche in
considerazione della necessità di verificare le risorse finanziarie preordinate allo scopo;
Data comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri con nota del 18 marzo 1998;
Emana il seguente regolamento:
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1. Finalità.
1. Al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi e
di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, sono
promossi tirocini formativi e di orientamento a favore di soggetti che abbiano già assolto l'obbligo
scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859 (3).
2. I rapporti che i datori di lavoro privati e pubblici intrattengono con i soggetti da essi ospitati ai
sensi del comma 1, non costituiscono rapporti di lavoro.
3. I datori di lavoro possono ospitare tirocinanti in relazione all'attività dell'azienda, nei limiti di
seguito indicati:
a) aziende con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato, un tirocinante;
b) con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra sei e diciannove, non più di
due tirocinanti contemporaneamente;
c) con più di venti dipendenti a tempo indeterminato, tirocinanti in misura non superiore al dieci per
cento dei suddetti dipendenti contemporaneamente.
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2. Modalità di attivazione.
1. I tirocini formativi e di orientamento sono promossi, anche su proposta degli enti bilaterali e delle
associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, da parte dei seguenti soggetti, anche tra
loro associati:
a) agenzie per l'impiego istituite ai sensi degli articoli 24 e 29 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 (4),
sezioni circoscrizionali per l'impiego di cui all'articolo 1 della medesima legge, ovvero strutture,
aventi analoghi compiti e funzioni, individuate dalle leggi regionali;
b) università e istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli
accademici;
c) provveditorati agli studi;
d) istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale, anche
nell'ambito dei piani di studio previsti dal vigente ordinamento;
e) centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale e/o orientamento nonché
centri operanti in regime di convenzione con la regione o la provincia competente, ovvero
accreditati ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196 (2);
f) comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali purché iscritti negli specifici albi
regionali, ove esistenti;
g) servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla regione.
2. I tirocini possono essere promossi anche da istituzioni formative private, non aventi scopo di
lucro, diverse da quelle indicate in precedenza, sulla base di una specifica autorizzazione, fatta salva
la possibilità di revoca, della regione.
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3. Garanzie assicurative.
1. I soggetti promotori sono tenuti ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso
l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nonché presso idonea
compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso terzi. Le coperture assicurative devono
riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda e rientranti
nel progetto formativo e di orientamento. Le regioni possono assumere a proprio carico gli oneri
connessi a dette coperture assicurative.
2. Nel caso in cui i soggetti promotori delle iniziative di cui all'art. 1 siano le strutture pubbliche
competenti in materia di collocamento e di politica attiva del lavoro, il datore di lavoro che ospita il
tirocinante può assumere a proprio carico l'onere economico connesso alla copertura assicurativa
INAIL.
3. Ai fini dell'assicurazione contro gli infortuni del lavoro, il premio assicurativo è calcolato sulla
base della retribuzione minima annua valevole ai fini del calcolo delle prestazioni INAIL e sulla
base del tasso del nove per mille corrispondente alla voce 0720 della tariffa dei premi, approvata
con decreto ministeriale del 18 giugno 1988.
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4. Tutorato e modalità esecutive.
1. I soggetti promotori garantiscono la presenza di un tutore come responsabile didatticoorganizzativo
delle attività; i soggetti che ospitano i tirocinanti indicano il responsabile aziendale
dell'inserimento dei tirocinanti cui fare riferimento.
2. I tirocini sono svolti sulla base di apposite convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i datori
di lavoro pubblici e privati. Alla convenzione, che può riguardare più tirocini, deve essere allegato
un progetto formativo e di orientamento per ciascun tirocinio, contenente:
a) obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio assicurando, per gli studenti, il raccordo con i
percorsi formativi svolti presso le strutture di provenienza;
b) i nominativi del tutore incaricato dal soggetto promotore e del responsabile aziendale;
c) gli estremi identificativi delle assicurazioni di cui all'articolo 3;
d) la durata ed il periodo di svolgimento del tirocinio;
e) il settore aziendale di inserimento.
3. L'esperienza può svolgersi in più settori operativi della medesima organizzazione lavorativa.
4. Qualora le esperienze si realizzino presso una pluralità di aziende, le convenzioni possono essere
stipulate tra il titolare della struttura che promuove i tirocini e l'associazione di rappresentanza dei
datori di lavoro interessati. È ammessa la stipula di «convenzioni quadro» a livello territoriale fra i
soggetti istituzionali competenti a promuovere i tirocini e le associazioni dei datori di lavoro
interessate.
5. I modelli di convenzione e di progetto formativo e di orientamento cui fare riferimento sono
allegati al presente decreto.
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5. Convenzioni.
1. I soggetti promotori sono tenuti a trasmettere copia della convenzione e di ciascun progetto
formativo e di orientamento alla regione, alla struttura territoriale del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale competente per territorio in materia di ispezione nonché alle rappresentanze
sindacali aziendali ovvero in mancanza, agli organismi locali delle confederazioni sindacali
maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
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6. Valore dei corsi.
1. Le attività svolte nel corso dei tirocini di formazione e orientamento, possono avere valore di
credito formativo e, ove debitamente certificato dalle strutture promotrici, possono essere riportate
nel curriculum dello studente o del lavoratore ai fini dell'erogazione da parte delle strutture
pubbliche dei servizi per favorire l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro.
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7. Durata.
1. I tirocini formativi e di orientamento hanno durata massima:
a) non superiore a quattro mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano studenti che frequentano
la scuola secondaria;
b) non superiore a sei mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano lavoratori inoccupati o
disoccupati ivi compresi quelli iscritti alle liste di mobilità;
c) non superiore a sei mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano allievi degli istituti
professionali di Stato, di corsi di formazione professionale, studenti frequentanti attività formative
post-diploma o post laurea, anche nei diciotto mesi successivi al completamento della formazione;
d) non superiore a dodici mesi per gli studenti universitari, compresi coloro che frequentano corsi di
diploma universitario, dottorati di ricerca e scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione
nonché di scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione post-secondari anche non
universitari, anche nei diciotto mesi successivi al termine degli studi;
e) non superiore a dodici mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano persone svantaggiate ai
sensi del comma 1 dell'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, con l'esclusione dei soggetti
individuati al successivo punto f);
f) non superiore a ventiquattro mesi nel caso di soggetti portatori di handicap.
2. Nel computo dei limiti sopra indicati non si tiene conto degli eventuali periodi dedicati allo
svolgimento del servizio militare o di quello civile, nonché dei periodi di astensione obbligatoria
per maternità.
3. Le eventuali proroghe del tirocinio sono ammesse entro i limiti massimi di durata indicati nel
presente articolo, ferme restando le procedure previste agli articoli 3, 4 e 5.
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8. Estensibilità ai cittadini stranieri.
1. Le presenti disposizioni sono estese ai cittadini comunitari che effettuino esperienze professionali
in Italia, anche nell'ambito di programmi comunitari, in quanto compatibili con la regolamentazione
degli stessi, nonché ai cittadini extracomunitari secondo princìpi di reciprocità e criteri e modalità
da definire mediante decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro dell'interno, il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica.
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9. Procedure di rimborso.
1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sono stabilite:
a) le modalità e i criteri di ammissione delle imprese al rimborso totale o parziale degli oneri
finanziari connessi all'attuazione dei progetti di tirocinio previsti dall'articolo 18 della legge 24
giugno 1997, n. 196, a favore dei giovani del mezzogiorno presso imprese di regioni del centro e del
nord, ivi compresi, nel caso in cui i progetti lo prevedano, quelli relativi alle spese sostenute per il
vitto e l'alloggio del giovane. Alle finalità del presente comma si provvede nei limiti delle risorse
finanziarie preordinate allo scopo, nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;
b) le modalità e i criteri per il rimborso, ai sensi dell'articolo 26, comma 6, della legge n. 196 del
1997, degli oneri sostenuti, a titolo di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, dai soggetti
ospitanti nel caso in cui i soggetti promotori dei tirocini siano le strutture individuate all'articolo 2,
comma 1, punto a), del presente decreto;
c) le modalità e le condizioni per la computabilità, ai fini della legge 2 aprile 1968, n. 482 (9), e
successive modificazioni, dei soggetti portatori di handicap impiegati nei tirocini, purché questi
ultimi siano finalizzati all'occupazione e siano oggetto di convenzione ai sensi degli articoli 5 e 17
della legge 28 febbraio 1987, n. 56 (9).
2. I rimborsi di cui ai punti a) e b) sono previsti prioritariamente per i progetti di tirocinio di
orientamento e di formazione definiti all'interno di programmi quadro predisposti dalle regioni,
sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale.
3. Resta ferma la possibilità, per le istituzioni scolastiche, di realizzare esperienze di stage e di
tirocinio incluse nei piani di studio previste dal vigente regolamento.
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10. Norme abrogate.
1. Si intendono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento le
seguenti norme: i commi 14, 15, 16, 17 e 18, dell'articolo 9, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148 (8), convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, il comma 13, dell'articolo
3, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726 (8), convertito, con modificazioni, dalla legge 19
dicembre 1984, n. 863, nonché l'articolo 15, della legge 21 dicembre 1978, n. 845 (10).
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Allegato 1
CONVENZIONE DI TIROCINIO
DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO
(Schema)
(Art. 3, quinto comma, del decreto del Ministro del lavoro
e della previdenza sociale)
TRA
Il/la ................................... (soggetto promotore)
con sede in ...................................................,
codice fiscale .................................................
d'ora in poi denominato «soggetto promotore», rappresentato/a
dal sig. .......................................................
nato a .........................................................
il ............................................................;
E
................................................. (denominazione
dell'azienda ospitante) con sede legale in ....................,
codice fiscale .................................................
d'ora in poi denominato «soggetto ospitante», rappresentato/a
dal sig. .......................................................
nato a .........................................................
il .............................................................
Premesso
che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la
conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti
di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi
formativi i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera
a), della legge 24 giugno 1997, n. 196 (7), possono promuovere
tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di
coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi
della legge 31 dicembre 1962, n. 1859 (11).
Si conviene quanto segue:
Articolo 1
Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 (7),
la .............................................................
(riportare la denominazione dell'azienda ospitante) si impegna
ad accogliere presso le sue strutture n. .......................
soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento su proposta
di .................................................. (riportare
la denominazione del soggetto promotore), ai sensi dell'art. 5
del decreto attuativo dell'art. 18 della legge n. 196 del 1997
(7).
Articolo 2
1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi
dell'art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196 del 1997
(7) non costituisce rapporto di lavoro.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di
formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore
designato dal soggetto promotore in veste di responsabile
didattico-organizzativo, e da un responsabile aziendale,
indicato dal soggetto ospitante.
3. Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa ospitante in
base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto
formativo e di orientamento contenente:
il nominativo del tirocinante;
i nominativi del tutore e del responsabile aziendale;
obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con
l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici)
presso cui si svolge il tirocinio;
gli estremi identificativi delle assicurazioni Inail e per
la responsabilità civile.
Articolo 3
1. Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di
orientamento il tirocinante è tenuto a:
svolgere le attività previste dal progetto formativo e di
orientamento;
rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute
sui luoghi di lavoro;
mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai
dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi
e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.
Articolo 4
1. Il soggetto promotore assicura il/i tirocinante/i contro
gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la
responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel
settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del
tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare
l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli
istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della
polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto
promotore.
2. Il soggetto promotore si impegna a far pervenire alla
regione o alla provincia delegata, alle strutture provinciali
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti
per territorio in materia di ispezione, nonché alle
rappresentanze sindacali aziendali copia della Convenzione di
ciascun progetto formativo e di orientamento.
............................, (data) ...........................
(firma per il soggetto promotore) ..............................
(firma per il soggetto ospitante) ..............................
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Allegato 2
(su carta intestata del soggetto promotore)
PROGETTO FORMATIVO
E DI ORIENTAMENTO
(rif. Convenzione n. ...........................................
stipulata in data .............................................)
Nominativo del tirocinante .....................................
nato a .........................................................
il .............................................................
residente in ...................................................
codice fiscale .................................................
Attuale condizione (barrare la casella):
+-+ +-+
- studente scuola secondaria superiore +-+ +-+
+-+ +-+
- universitario +-+ +-+
+-+ +-+
- frequentante corso post-diploma +-+ +-+
+-+ +-+
- post-laurea +-+ +-+
+-+ +-+
- allievo della formazione professionale +-+ +-+
+-+ +-+
- disoccupato/in mobilità +-+ +-+
+-+ +-+
- inoccupato +-+ +-+
(barrare se trattasi di soggetto portatore di handicap) si no
Azienda ospitante ..............................................
Sede/i del tirocinio (stabilimento/reparto/ufficio) ............
................................................................
Tempi di accesso ai locali aziendali ...........................
................................................................
Periodo di tirocinio n. mesi dal .............. al .............
Tutore (indicato dal soggetto promotore) .......................
................................................................
Tutore aziendale ...............................................
................................................................
Polizze assicurative:
- Infortuni sul lavoro INAIL posizione n. ....................
- Responsabilità civile posizione n. .........................
compagnia ..................................................
Obiettivi e modalità del tirocinio .............................
................................................................
................................................................
................................................................
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................................................................
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................................................................
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................................................................
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................................................................
Facilitazioni previste..........................................
................................................................
................................................................
................................................................
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Obblighi del tirocinante:
- seguire le indicazioni dei tutori e fare riferimento ad essi
per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo od altre evenienze;
- rispettare gli obblighi di riservatezza circa processi
produttivi, prodotti od altre notizie relative all'azienda di
cui venga a conoscenza, sia durante che dopo lo svolgimento del
tirocinio;
- rispettare i regolamenti aziendali e le norme in materia di
igiene e sicurezza.
............................, (data) ...........................
Firma per presa visione ed accettazione del tirocinante ........
................................................................
Firma per il soggetto promotore ................................
Firma per l'azienda ............................................
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